Le seguenti norme nascono dalla necessità di consentire alla comunità scolastica, in tutte le componenti, di realizzare la più ampia funzionalità e la massima produttività in termini di educazione, di formazione culturale, di esito scolastico, di pieno sviluppo della persona in diversi aspetti (intellettuale, affettivo, sociale, civico-politico, etico, religioso e sportivo).
ART. 1 - La presenza degli alunni alle lezioni ea tutte le attività svolte nel contesto della programmazione scolastica è obbligatoria. I Consigli di classe si riservano di valutare il numero delle assenze in conformità dell’O.M. n. 90, 21 maggio 2001, art. 13, comma 7.
ART. 2 - L'accesso alla scuola è comune a tutti gli alunni. Questi entrano dopo il primo avviso, che sarà dato cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per trovarsi in classe al secondo avviso. Gli alunni possono accedere all'atrio anche precedentemente il primo avviso di entrata.
Al termine delle lezioni gli alunni escono dall’aula per consentirne la pulizia.
Il personale docente dovrà trovarsi in aula al suono della prima campana.
Il personale ausiliario deve essere già al proprio posto per svolgere il servizio di vigilanza che gli compete. Ugualmente gli assistenti si troveranno puntualmente nei laboratori, prima dell'arrivo degli studenti.
ART. 3 - Ogni allievo ha l'obbligo di presentarsi alle lezioni provvisto di diario scolastico, dei libri di testo e di tutto il materiale occorrente alle lezioni stesse.
ART. 4 - E' dovere d'educazione curare la pulizia personale e l'ordine degli abiti, evitare tutte le fogge di vestiti e di tenuta personale che siano contrarie alla decenza e al decoro dell’istituzione.
ART. 5 - Al suono della seconda campanella, ore 08,00 inizia l’attività didattica.
Dopo l’inizio dell’attività didattica, l’ingresso in aula è consentito solo agli alunni in possesso di regolare permesso rilasciato ad inizio d’anno (ritardo abituale dovuto al pullman) o previa giustificazione firmata dal genitore.
In caso di occasionale e breve ritardo (entro le ore 08,10) dovuto a contrattempo, il docente della prima ora apporrà sul nome dell’alunno, segnato assente sul Registro di Classe, una R ( = ritardo). I ritardi ripetuti, ancorché brevi, l’eccessivo numero di assenze, uscite anticipate, ecc.. sono segnalati settimanalmente dal Coordinatore di Classe all’Ufficio Alunni, e avranno riflessi sul voto di condotta. Comunque non saranno tollerati più di 5 ritardi all’anno.
Superato tale limite l’alunno potrà non essere accettato in classe e sarà rimandato a casa. Per gli alunni minorenni sarà cura della Scuola avvisare la famiglia, se reperibile, che comunque se ne assume ogni responsabilità, liberando l’Istituto
Gli studenti che svolgono attività sportiva a livello agonistico dovranno portare, ad inizio anno scolastico, il calendario dettagliato degli impegni rilasciato dalla società sportiva. L’alunno non dovrà giustificare l’uscita anticipata .
Si ricorda che l’attività didattica non potrà subire rallentamenti o modifiche per tali uscite.
Dalle ore 9,00, inizio della seconda ora, nessun alunno potrà essere accettato a Scuola.
Gli studenti, muniti di permesso firmato dal genitore o dallo stesso studente, se maggiorenne, per richiesta di entrata alla 2° ora ( entro ore 9,00), attenderanno nell’atrio dell’Istituto ed entreranno in classe al suono della campanella della seconda ora, per non disturbare il regolare svolgimento della lezione della1°ora.
La relativa richiesta sarà autorizzata dal Dirigente o dai suoi Collaboratori
Tali permessi sono ammessi solo in numero massimo di 15 ( quindici) per anno scolastico.
Le assenze vanno giustificate entro cinque giorni. Le mancate giustificazioni entro tale termine non saranno accettate e l’assenza sarà considerata non giustificata. L’insegnante segnerà sotto le proprie firme “assenza ingiustificata”.
Nel caso di assenze non continuative l’allievo sarà tenuto a presentare giustificazioni separate
In caso di malessere o infortunio lo studente ( o il docente interessato) avvertirà la Segreteria, la quale provvederà a contattare la famiglia ed eventualmente il Pronto Soccorso.
In ogni caso di uscita anticipata lo studente minorenne può lasciare la scuola solo se accompagnato da un genitore o da altra persona munita di delega scritta da parte del genitore.
ART. 6 - Durante i cambi di lezione, eccetto che per l'intervallo, gli allievi rimangono in aula senza disturbare le classi vicine. I distributori automatici possono essere utilizzati solo durante gli intervalli. Per le emergenze solo i distributori di bevande calde rimangono attivi per l’intera mattinata.
ART. 7 - Gli studenti che lasciano le aule per recarsi nei laboratori o nella palestra saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti e dovranno muoversi ordinatamente senza disturbare in alcun modo le lezioni in corso nelle altre aule.
ART. 8 - Durante gli intervalli ricreativi gli studenti, sotto la vigilanza del personale docente di turno, devono evitare schiamazzi e grida importune e comportarsi in modo da non recare offesa alle persone e alle cose. Al suono della campana il rientro in classe deve essere tempestivo. Durante i due intervalli previsti sarà consentito uscire dall’edificio scolastico solo nell’area delimitata dalla palestra e dall’ala prospiciente.
ART. 9 - Si chiede di comportarsi con senso di responsabilità in ogni momento dell'attività scolastica. Altresì si raccomanda di rispettare la pulizia e l'integrità dei locali. Coloro che abbiano recato danno all'arredamento scolastico sono chiamati a risponderne singolarmente. Non trovandosi i responsabili, le classi interessate provvederanno al risarcimento collettivo.
ART. 10 - E' vietato fumare all'interno degli edifici scolastici a norma dell'art. 7 della Legge n. 584 dell' 11-XI-1975.
Tutti coloro che saranno sorpresi a fumare in qualsiasi momento e in qualunque luogo all’interno dell’edificio scolastico (bagni, scale, aule, laboratori, ecc.) incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente.
ART. 11 - Le uscite e le scale di sicurezza possono essere utilizzate solo in caso di emergenza. In tutti gli altri casi ne è severamente vietato l’utilizzo. La non osservanza di tale norma può comportare, oltre alle sanzioni di legge, l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.
ART. 12 - La scuola non è responsabile della perdita o dell'eventuale asportazione di denaro o di oggetti di valore portati nei locali scolastici.
ART. 13 - E’ vietato utilizzare cellulare, walkman MP3 o altri strumenti che non siano inerenti l’attività didattica durante le ore di lezione, pena la requisizione degli stessi da verbalizzare sul registro di classe. Gli oggetti requisiti saranno consegnati al Dirigente scolastico e verranno restituiti solo ai genitori.
Lo stesso divieto riguarda il personale docente e non docente durante l’orario di servizio.
E’ assolutamente vietato l’uso di qualunque strumento che violi la legge sulla privacy.
ART. 14 - I laboratori sono affidati dal Dirigente scolastico agli insegnanti delle materie che, insieme con l'aiutante tecnico, prendono in carico il materiale esistente e provvedono alla manutenzione dello stesso e delle varie attrezzature.
Gli insegnanti che si servono delle aule speciali e dei laboratori devono prendere accordi con l'aiutante tecnico per la preparazione di quanto occorre alla lezione e alle esperienze, la cui organizzazione e responsabilità spettano al docente della materia.
Gli insegnanti e gli alunni sono tenuti a firmare il registro di presenza nei laboratori.
E' opportuno che tutti gli esperimenti siano preparati in precedenza, anche per evitare inconvenienti pericolosi e dannosi per le persone.
L'uso dei fotocopiatori è riservato a finalità didattiche e di funzionamento.
L'aggiornamento del materiale e il rinnovo delle attrezzature competono al Consiglio d'Istituto al quale i docenti delle varie materie, consultati i Consigli di Classe, faranno pervenire, attraverso il Dirigente scolastico, le proposte necessarie.
VIAGGI D’ISTRUZIONE
ART. 15 I viaggi d’istruzione si effettuano solo se la partecipazione è dei due terzi della classe per i viaggi di più giorni, dei quattro quinti se di un giorno solo. Deve essere previsto almeno un docente accompagnatore ogni quindici studenti e deve essere un docente della classe interessata al viaggio. Si deve sempre prevedere, nella richiesta del viaggio, un docente supplente.
I responsabili del gruppo classe, durante le uscite, sono sempre i docenti.
Qualora al viaggio d’istruzione partecipino alunni diversamente abili il numero degli accompagnatori deve essere adeguatamente integrato, sulla base delle esigenze rilevate. Se è previsto il pernottamento è opportuna la presenza di un familiare, o suo delegato, dell’alunno diversamente abile.
I genitori degli alunni potranno partecipare ai viaggi d’istruzione a condizione che si impegnino a partecipare alle stesse attività programmate per gli studenti e che la loro partecipazione non comporti oneri a carico dello Stato. E’ opportuno che gli stessi provvedano, a proprie spese, alla medesima copertura assicurativa cui sono soggetti gli alunni.
Non è consentita la partecipazione dei familiari dei Docenti. Un Docente può partecipare a più viaggi d’istruzione e visite guidate fino ad un massimo di giorni 10 (dieci) di lezione in un anno scolastico.
a) Si stabilisce prioritaria la partecipazione ai due viaggi organizzati annualmente dall’Amministrazione Prov.le: “Il futuro ha una memoria”, “Europarlamento”.
b) Per le classi del biennio:
Le visite guidate devono avere la durata di un solo giorno.
Sono possibili più uscite di un solo giorno fino ad un massimo di 3 (tre)
c) Per le classi del triennio :
Le visite guidate di un solo giorno sono possibili per un massimo di 2 (due)
Le uscite nella sola mattinata sono da considerarsi attività didattica e, quindi, non
hanno limite di numero.
Il viaggio d’istruzione in Italia avrà la durata massima di cinque giorni ( quattro notti) per tutte le classi del triennio.
Il viaggio d’istruzione all’estero avrà la durata massima di cinque giorni ( quattro notti) per le classi quarte e per le classi quinte.
Solo le classi terze dell’indirizzo linguistico possono effettuare il viaggio d’istruzione
all’estero in alternativa al viaggio studio; il viaggio deve avere come meta uno dei
paesi dei quali si studia la lingua a scuola.
Per i viaggi all’estero è richiesta, preferibilmente, la presenza di un accompagnatore che conosca la lingua del paese visitato. Il rientro dovrà, di norma, essere previsto in giorno prefestivo.
d) Viaggio studio/stage: può durare oltre 5 giorni; spesso si tratta di pacchetti forniti da agenzie specializzate ai quali la scuola aderisce.
La preparazione al viaggio e all’uscita didattica deve essere inserita nella programmazione di classe e deve avere un legame con i programmi svolti in classe.
Al rientro in sede dal viaggio d’istruzione i Docenti accompagnatori devono presentare al Dirigente scolastico una relazione sullo svolgimento del viaggio (come da modulistica presso l’Ufficio Progetti).
Ogni anno, a giugno, il Consiglio d’Istituto determinerà il periodo entro il quale potranno essere svolti i viaggi d’istruzione.
Le programmazioni dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e delle uscite in orario curriculare devono essere presentate improrogabilmente entro il 30 novembre all’Ufficio Progetti, che apporrà la data di consegna e il visto del D.S.G.A. per la successiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA.
ART. 16 - L'uso della palestra deve essere assicurato a tutte le classi secondo i turni stabiliti nell'anno scolastico. La responsabilità del funzionamento della palestra e degli attrezzi esistenti, è affidata dal Dirigente scolastico ai docenti di Educazione Fisica che, eventualmente, potranno valersi del non docente addetto a tale servizio.
Gli esoneri dalle lezioni di educazione fisica sono stabiliti dal Dirigente scolastico previa domanda documentata degli alunni interessati. Essi potranno essere totali o parziali. Gli alunni esonerati devono assistere alle lezioni di educazione fisica senza prendere parte agli esercizi fisici. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico.
USO DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE DA PARTE DI ALTRE SCUOLE O ASSOCIAZIONI.
ART. 17 - Il Consiglio d'Istituto può consentire l'uso delle attrezzature dell'Istituto ad altri Enti che ne facciano richiesta per svolgere attività didattiche durante l'anno scolastico, sempre che tali richieste non pregiudichino le normali attività della scuola.
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati al di fuori dall'orario di servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. La temporanea concessione è disposta dal Consiglio d'Istituto che la concede una volta che siano state stabilite le modalità dell'uso e fissate le responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.
ART. 18 - La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di norma non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell' organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare, l’ora d’inizio e di fine della seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.
ASSEMBLEE STUDENTESCHE E ASSEMBLEE DI CLASSE
1. Il Comitato studentesco, costituito dai rappresentanti d'Istitutoe dai rappresentanti di classe, per favorire la partecipazione degli alunni pendolari, può riunirsi una volta al mese, in orario scolastico, previa richiesta al Dirigente scolastico, per discutere argomenti inerenti lavita scolastica.
2. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco, o dal 10 % degli studenti. L' o.d.g. e la data del!' assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico almeno 7 gg. prima, per consentire al Capo d'Istituto di preavvisare gli studenti e le loro famiglie della data e del luogo in cui si terrà l'assemblea.
3. L'assemblea ha luogo, di norma, nei locali scolastici (eccezionalmente, con autorizzazione del Consiglio d'Istituto, fuori di essi) una volta al mese, evitando che siano sempre interessati gli stessi giorni, nel limite delle ore di lezione di una giornata.
4. Negli ultimi trenta giorni dell'anno scolastico non può essere tenuta alcuna assemblea.
5. Alle assemblee svolte durante le ore di lezione, possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, previa autorizzazione da parte del Consiglio d'Istituto al quale devono essere segnalati i nominativi degli interessati.
6. L'ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dal Comitato studentesco mediante la costituzione di un adeguato "Servizio d'ordine".
7. All'assemblea d’Istituto hanno diritto di assistere il Dirigente scolastico od un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderano.
8. Il Dirigente scolastico ha potere di sospendere l'Assemblea in caso di violazione del regolamento, di constatata impossibilità d’ordinato svolgimento del dibattito o di palese impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
9. Prima dello svolgimento dell'assemblea, i docenti della prima ora di lezione procederanno all'appello dei presenti. Gli studenti che non vi vogliono partecipare, svolgeranno attività di studio autonomo nelle aule scolastiche con l'assistenza dei docenti (che, pertanto, rimarranno in servizio).
10. Se l'Assemblea d'Istituto si svolge fuori dalla scuola (teatro, palazzetto dello sport, ecc.), le modalità sono decise di volta in volta dal Capo d'Istituto e comunicate alle famiglie. In ogni caso, al termine dell'assemblea gli studenti non rientrano più a scuoIa.
11. L'assemblea di classe può avere luogo una volta al mese in orario scolastico, nel limite di due ore consecutive di lezione di una giornata; una seconda volta al mese quando si svolge fuori dell'orario di lezione. Non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né interessare la stessa materia; né può essere tenuta nel mese conclusivo delle lezioni. La richiesta deve essere fatta al coordinatore di classe con 5 gg. di preavviso su apposito modulo firmato dai docenti che mettono a disposizione l’ora e con l'indicazione dell'o.d.g.
12. Gli insegnanti delle lezioni interessate devono essere preventivamente avvisati, ma non hanno il potere di impedirla.
13 E' diritto del Capo d'Istituto e dei docenti che lo desiderano, assistere all'assemblea. In ogni caso, il docente in servizio nella classe, controlla di tanto in tanto che l'assemblea si svolga regolarmente ed interviene a sospenderla, qualora arrechi disturbo alle altre classi o, esaurito l'o.d.g., sia utilizzata impropriamente per "fare altro" (giochi, studio individuale, conversazione, ecc.). .
ATTIVITA' SCOLASTICA IN OCCASIONE DI SCIOPERI E MANIFESTAZIONI STUDENTESCHE
ART. 19 - In caso di sciopero del personale docente o non docente sarà dato preventivo avviso alle famiglie.
In occasione di manifestazioni studentesche coinvolgenti la scuola l'attività didattica non si sospende e docenti e non docenti sono tenuti ad essere presenti al loro posto di lavoro secondo l'orario di servizio.
In ogni caso dovrà essere assicurata allo studente, che lo voglia, la possibilità di esercitare il proprio diritto allo studio.
Le assenze per dette manifestazioni sono ingiustificate.
RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA.
ART. 20 - Per ciascun periodo scolastico sono organizzati incontri (udienze) tra i docenti delle classi e i genitori degli alunni nelle ore pomeridiane secondo un calendario stabilito.
Ogni insegnante, inoltre, riceve i genitori settimanalmente durante l'orario curriculare in un'ora fissata.
I colloqui sono finalizzati ad una reciproca ed autentica collaborazione tra famiglia e scuola nell'interesse del figlio-alunno e del buon andamento didattico e disciplinare della classe.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
ART. 21 Tenendo conto dello STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI e delle iniziative presenti nel PROGETTO DI ISTITUTO che ha come finalità primaria il benessere degli studenti, per quanto riguarda l’irrogazione delle sanzioni disciplinari si sono considerati i seguenti criteri:
a) La responsabilità disciplinare è personale (art. 4, comma 3) ; sono pertanto prive di effetti le note disciplinari date alla classe nel suo insieme.
b) Le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate all’infrazione, ispirate al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5) ed avere finalità educative (art. 4, comma 2);
c) Nessuna sanzione disciplinare può essere erogata senza avere invitato l’allievo ad esporre le proprie ragioni (art. 4, comma 3);
d) L’allievo ha la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica (art. 4, comma 5);
e) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 4, comma 3);
f) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità (art. 4, comma 4).
ART. 22 INFRAZIONI LIEVI
A puro titolo esemplificativo si indicano come infrazioni lievi i seguenti comportamenti:
· disattenzione e/o disturbo non molesto e non continuato del regolare svolgimento
delle lezioni;
· mancata esecuzione dei compiti assegnati;
· dimenticanza di strumenti e materiali didattici;
· ritardo per il rientro dopo la ricreazione;
· studiare o eseguire compiti di altre materie durante la lezione (in tal caso si può
ritirare il materiale);
SANZIONE
Ogni Docente, nell’ambito del proprio “patto formativo”, senza verbalizzazioni sul registro di classe e nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 21, interverrà con provvedimenti da lui ritenuti più idonei (esempi generici: richiamo verbale, comunicazioni ai genitori, assegnazione di compiti aggiuntivi o verifiche immediate su argomenti già trattati…).
ART. 23 INFRAZIONI GRAVI
Fatti salvi gli illeciti espressamente previsti e disciplinati dalla legge, si considerano come infrazioni gravi i seguenti comportamenti:
a) disturbo continuato e molesto del regolare andamento delle lezioni con nota su registro di classe;
b) uscita dall’aula non autorizzata durante le ore di lezione
c) mancanza di rispetto nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale A.T.A. ( per esempio, mangiare e/o bere, con l’esclusione dell’acqua, durante le lezioni);
d) comportamento scorretto nei confronti di insegnanti non facenti parte del Consiglio di classe dell’allievo, in occasione di ore di supplenza;
e) grave aggressione verbale e/o fisica nei confronti dei compagni di classe e di scuola ;
f) danneggiamento dei beni dell’Istituto ;
g) sottrazione o danneggiamento di beni di proprietà altrui;
h) comportamento gravemente scorretto durante i viaggi, le visite d’istruzione o altre attività integrative o extracurriculari ;
i) falsificazione di firme su atti o documenti ;
j) abbandono dell’edificio scolastico senza autorizzazione;
k) atti di intimidazione dei confronti degli allievi e di tutto il personale della scuola.
SANZIONI
Nel caso di infrazione grave il docente interessato deve annotare sul registro di classe l’infrazione commessa (N. B. La nota sul registro non costituisce sanzione ma fa solo partire il procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione)
Subito dopo tale annotazione il docente deve trasmettere il registro al Dirigente scolastico.
Il Dirigente scolastico, sentito lo studente per poter esprimere le proprie ragioni, sentito il docente interessato, sentito il coordinatore di classe e il personale A.T.A. provvederà a irrogare eventuali sanzioni. (A titolo esemplificativo: assegnazione di un compito, permanenza nell’istituto oltre l’orario con un insegnante incaricato, esclusione dalla partecipazione a gite scolastiche o visite d’istruzione o attività programmate per la classe, decadenza dalla carica di rappresentante di classe, attribuzione di ammenda o di un compito al fine di riparare eventuali danni a cose).
Provvedimento di sospensione dalle lezioni.
In caso di infrazioni ripetute o particolarmente gravi o di non ottemperanza, da parte dell’allievo, ai compiti assegnati il Dirigente scolastico convocherà una seduta straordinaria del Consiglio di Classe in composizione allargata a tutte le componenti (art 5 D.Lgs 297/1994) per l’adozione del provvedimento di sospensione per un periodo inferiore a 15 giorni.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
ART. 24 IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’ ORGANO DI GARANZIA ,che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.
L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici. (At. 2 D.P.R. 235/2007)
Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse (art.2 D.P.R. 235/07).
ART. 25 Patto educativo di corresponsabilità
Contestualmente all'iscrizione all’istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del “ Patto educativo di corresponsabilità” , che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
ART. 26 Per quanto riguardale infrazioni commesse da personale docente si rimanda agli art. 492 e seguenti del D.Lgs. 297 del 16. 04.1994; per quanto riguarda il personale non docente si rimanda al C.C.N.L. vigente.
ART. 27 Il presente regolamento può essere modificato, nel rispetto delle norme di legge con deliberazione adottata dal Consiglio d'Istituto e con la maggioranza assoluta dei voti validamenti espressi..
Il presente Regolamento è stato modificato con delibera del C.I. del 29 giugno 2010 ed entra in vigore il 1 settembre 2010.